Il Regolamento Europeo n. 536 del 2014 si configura come un’evoluzione della Direttiva Europea 2001/20/CE. Cosa prevede? Come si configura? Scopriamolo insieme attraverso questo approfondimento tematico.
Il Regolamento Europeo si muove nella stessa direzione della Direttiva sopracitata, nel tentativo di realizzarne appieno gli obiettivi, quali l’armonizzazione dei requisiti tecnici per lo sviluppo dei medicinali, delle modalità di svolgimento di una Sperimentazione clinica e degli obblighi da rispettare. A questi obiettivi se ne aggiungono altri, ancor più ambiziosi, quali rendere competitiva l’EU nell’ambito della ricerca clinica, accrescerne l’attrattività come luogo dove condurre una sperimentazione clinica, contribuire alla sua capacità di innovazione assicurando da un lato, la produzione di dati affidabili e robusti, di alto livello scientifico e dall’altro garantendo la sicurezza del paziente e la trasparenza sui risultati dei trials clinici.
Purtroppo, il processo di armonizzazione risulta ancora in corso, in quanto la sovranità e l’eterogeneità legislativa nazionale di ciascun stato membro ne hanno inficiato l’applicabilità e rallentato il progredire del processo stesso. Infatti, la scelta di un regolamento, come strumento giuridico si propone di superare questi limiti. Il regolamento è un atto legislativo vincolante che non richiede un decreto di recepimento per l’applicazione dei contenuti in uno stato membro. Deve essere implementato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea. Una direttiva, invece, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Ma i vantaggi di questo strumento sono stati vanificati dal rallentamento causato da altri fattori.
Il Regolamento è stato pubblicato in G.U. Europea del 27 Maggio 2014, è entrato in vigore il 16 giugno 2014, ma la sua applicazione è subordinata all’attivazione del portale UE, attesa per ora nel 2020, questa volta procrastinata anche a causa della riallocazione ad Amsterdam della sede EMA conseguenza di Brexit.
Come intuibile, prima che si entri a pieno regime passeranno altri anni, contemplando anche il periodo di co-regolamentazione triennale previsto all’art. 98 del Regolamento stesso, nel quale coesisteranno i due provvedimenti Direttiva e Regolamento e sarà quindi possibile condurre una sperimentazione attenendosi all’una o l’altro.
Il Regolamento, per conseguire gli scopi che si prefigge, esposti in precedenza, introduce degli elementi innovativi come un concetto più circostanziato di Sperimentazione Clinica, un approccio proporzionato al rischio indotto dal livello d’intervento, maggiore attenzione alle popolazioni vulnerabili, maggiore trasparenza e un coinvolgimento importante della lay-person nel team di valutazione e in generale in tutto il processo, la Co-sponsorship, termini di valutazione precisi basati sul principio di approvazione tacita attraverso una procedura più snella che richiede tempi più brevi, ma in cui tutti gli Stati Membri partecipino all’assessment della domanda , l’istituzione di un gruppo di coordinamento e consultivo di facilitazione (Clinical Trials Coordination and Advisory Group -CTAG) .
Nel nostro Paese, per stabilire i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento normativo imposto è stata emanata la Legge n.3 dell’11 Gennaio 2018 che conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano per il necessario coordinamento con il Regolamento.
Coerentemente con i contenuti del Regolamento, tale legge prevede:- l’individuazione dei requisiti per i centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche non solo della fase I, ma di tutte e quattro;
- il sostegno e l’attivazione di centri per la fase I sia su volontari che pazienti e la presenza più omogenea sul territorio nazionale;
- l’Introduzione dell’obbligo di includere i pazienti nelle varie fasi della sperimentazione clinica (dal disegno di studio alla valutazione) per rafforzarne il ruolo diretto;
- particolare attenzione alle malattie rare
- la semplificazione delle procedure per l’utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche, previa prestazione del consenso informato da parte del paziente;
- la riorganizzazione dei Comitati etici territoriali e riduzione fino a un numero massimo di quaranta
- Il versamento di 1 singola tariffa nazionale;
- Il monitoraggio performance attività Comitati Etici;
- l’ armonizzazione della documentazione concernente lo Studio clinico tramite modelli predefiniti e disponibili sull’OsSC, sistema di interscambio della stessa modulistica standard (contratto unico nazionale, moduli conflitto d’interesse, Consenso informato, moduli di fattibilità locale, ecc.);
- professionalità specifiche per la gestione dei dati e il coordinamento della ricerca ;
- l’Istituzione del Centro Nazionale di Coordinamento (Costituito con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018 e già operante);
- la Semplificazione amministrativa a livello dei centri sperimentali e dei comitati etici;
- standard molto elevati per quanto riguarda trasparenza, conflitti di interesse, indipendenza della ricerca;
- la previsione, mediante decreto del Ministro della salute, con riferimento ai contratti per le sperimentazioni cliniche, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione;
- la riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio per la violazione delle norme vigenti;
- la revisione della normativa relativa agli studi clinici no profit e agli studi osservazionali.
Per superare lo scostamento dei tempi medi da quelli previsti dal DM 24.06.2003 n.211, punto nevralgico e più preoccupante, sono state adottate alcune misure, quali la realizzazione di alcuni progetti tra cui, il progetto pilota per la valutazione coordinata tra AIFA e CE delle procedure VHP che saranno introdotte con il nuovo Regolamento per sperimentare le modalità di interazione tra i CE satelliti e quello Coordinatore e il necessario raccordo con l’AC, il progetto Fast track per valutare la compliance delle tempistiche di rilascio del parere da parte dei CE e di risposta alle eventuali obiezioni da parte del Promotore, l’istituzione di diversi tavoli tecnici composti dagli stakeholder per l’elaborazione della modulistica standard e del Comitato di coordinamento, in ultimo il lancio del nuovo OsSC.
Rimaniamo quindi in attesa dei decreti legislativi previsti entro 12 mesi dalla pubblicazione della Legge n.3, pertanto imminenti, per conoscere le modalità dell’effettiva implementazione a livello nazionale del Regolamento, che appare una sfida molto impegnativa, ma che va accolta sicuramente nella dimensione di un’opportunità per innalzare ulteriormente gli standard di qualità delle sperimentazioni cliniche, accrescere l’efficienza del sistema Paese in quest’ambito e soprattutto mantenere al centro di esso l’interesse preminente della tutela del paziente.
È stato pubblicato un aggiornamento di questo articolo: Regolamento Europeo 536/2014 e tanti nodi irrisolti. L’Italia mancherà all’appello del 31 Gennaio 2022?